📘Il Codice delle Assicurazioni Private
Il Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) è la legge italiana che regola tutto il settore assicurativo, comprese le regole sulla RC Auto: obblighi di denuncia, tempi di risposta delle compagnie, modalità di risarcimento e, soprattutto, il meccanismo del risarcimento diretto di cui parliamo in questa pagina.
D.Lgs. 209/2005💶Cos'è il risarcimento diretto
Prima del 2007, dopo un incidente bisognava rivolgersi alla compagnia assicurativa di chi aveva causato il danno. Con l'introduzione del risarcimento diretto (detto anche "indennizzo diretto"), le cose sono cambiate: nella maggior parte dei casi puoi chiedere il risarcimento direttamente alla tua compagnia, anche se il torto non è tuo. Sarà poi la tua assicurazione a farsi rimborsare da quella della controparte.
Il vantaggio è soprattutto la rapidità: hai un solo interlocutore, quello che già conosci, e non devi trattare con la compagnia di uno sconosciuto.
Art. 149 e Art. 150 D.Lgs. 209/2005 D.P.R. 254/2006🤝La CARD: chi è la Gestionaria e chi la Debitrice
Il risarcimento diretto funziona perché tutte le principali compagnie italiane hanno firmato un accordo comune, la CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), che stabilisce come le compagnie si scambiano i soldi e le informazioni tra loro. Nell'accordo, ogni compagnia coinvolta in un sinistro assume uno di questi due ruoli:
È la tua compagnia. Anticipa il risarcimento al danneggiato, anche se il suo assicurato non è responsabile (o lo è solo in parte).
È la compagnia del veicolo responsabile del sinistro. Deve rimborsare la Gestionaria in base alla quota di responsabilità del proprio assicurato.
In pratica, tu parli sempre e solo con la tua compagnia (la Gestionaria): sono poi le due imprese a regolare i conti tra loro secondo le regole della CARD.
✅Quando si applica il risarcimento diretto (e quando no)
Non tutti i sinistri rientrano nel risarcimento diretto. Si applica quando:
- Sono coinvolti solo due veicoli a motore identificati, con targa italiana
- Entrambi sono assicurati con compagnie che aderiscono alla CARD (la quasi totalità del mercato)
- C'è stata una collisione diretta (urto o contatto) tra i due veicoli
Non si applica invece, tra gli altri casi, quando:
- Sono coinvolti più di due veicoli
- Non c'è stato un urto diretto tra i veicoli
- Uno dei veicoli è immatricolato all'estero o non è identificato
- Le lesioni riportate superano il 9% di invalidità permanente
In questi casi la richiesta di risarcimento va indirizzata direttamente alla compagnia del responsabile, seguendo la procedura ordinaria.
Art. 15 Convenzione CARD✍️Firma congiunta (doppia firma) o firma singola (monofirma)?
Quando compili il modulo CAI, la differenza più importante è se viene firmato da entrambi i conducenti oppure no.
- Il modulo è firmato da entrambi i conducenti
- Riporta data, targhe, dinamica del sinistro e le firme
- Si presume che i fatti siano andati come descritto, salvo prova contraria
- La compagnia valuta la responsabilità direttamente in base alle caselle barrate
- Tempi di risposta più rapidi
- Solo tu hai compilato e firmato la denuncia
- La tua compagnia deve verificare la dinamica anche con la compagnia della controparte
- Serve uno scambio di informazioni tra le due imprese per stabilire la responsabilità
- Se le due versioni non coincidono, si può arrivare a una responsabilità presunta paritetica
- Tempi di risposta più lunghi
In altre parole: quando riesci a metterti d'accordo con l'altro conducente e firmate insieme, la pratica è più semplice e veloce per entrambi. Se non c'è accordo, o l'altra parte non vuole firmare, la tua compagnia può comunque procedere, ma con verifiche aggiuntive.
Art. 17 e Art. 18 Convenzione CARD⏱️Quanto tempo ha la compagnia per risponderti
Una volta presentata la richiesta di risarcimento, la tua compagnia ha tempi precisi per farti un'offerta o spiegarti perché non intende farla:
Se questi termini non vengono rispettati, hai diritto a presentare un reclamo — anche a IVASS, l'autorità di vigilanza sulle assicurazioni.
Art. 148 D.Lgs. 209/2005Pronto a gestire il tuo sinistro?
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