Guida pratica

Quando non si applica il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto (CARD) è la procedura più comune dopo un incidente, ma non vale sempre. Ecco tutti i casi in cui devi rivolgerti direttamente alla compagnia della controparte, o a un altro soggetto.

📋 Il risarcimento diretto (CARD) richiede diverse condizioni tutte insieme: solo due veicoli coinvolti, entrambi identificati e regolarmente assicurati, entrambi immatricolati in Italia (o San Marino/Città del Vaticano), incidente avvenuto in Italia, e danni alla persona non superiori al 9% di invalidità. Se anche una sola di queste condizioni manca, si esce dalla CARD. Rivedi la guida completa al risarcimento diretto →
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Più di due veicoli coinvolti

Se nell'incidente sono coinvolti tre o più veicoli (il classico tamponamento a catena), il risarcimento diretto in genere non si applica: il modulo CAI stesso è pensato per due parti, non per catene di responsabilità più complesse. In questi casi la richiesta di risarcimento va rivolta alla compagnia del veicolo responsabile, secondo la procedura ordinaria.

Un'eccezione riconosciuta dalla Cassazione: se i veicoli aggiuntivi coinvolti non hanno alcuna responsabilità nell'incidente, il risarcimento diretto può comunque applicarsi tra le due parti effettivamente in causa.

Art. 149 D.Lgs. 209/2005 Cass. civ. Sez. III, sent. 3146/2017
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Investimento di animali selvatici

Se l'incidente coinvolge un animale selvatico (cinghiale, cervo, volpe...) e non un altro veicolo, non c'è nessun'altra compagnia assicurativa da coinvolgere: il risarcimento diretto, per definizione, non si applica. Il danno può in alcuni casi essere richiesto alla Regione o alla Provincia competente per la gestione della fauna selvatica, oppure coperto dalla propria polizza Kasko/Eventi Naturali se presente.

Fondamentale in questi casi: fotografare bene la scena, l'animale (se possibile) e i danni, e far intervenire le autorità per il verbale — senza un riscontro ufficiale, dimostrare la dinamica può diventare difficile.

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Veicolo estero o incidente avvenuto all'estero

Il risarcimento diretto vale solo tra veicoli immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, e solo per incidenti avvenuti in questi stessi territori. Se la controparte ha una targa estera, o l'incidente è avvenuto fuori da questi confini, si esce dalla CARD: la richiesta va indirizzata alla compagnia estera (spesso tramite il suo rappresentante per la gestione sinistri in Italia) o gestita tramite la Carta Verde internazionale.

Art. 149 D.Lgs. 209/2005

Controparte non assicurata o irrintracciabile

Se il veicolo responsabile risulta privo di assicurazione, oppure si allontana senza lasciare i propri dati (pirata della strada) e non è identificabile, non c'è una "propria compagnia della controparte" a cui rivolgersi — quindi niente risarcimento diretto. In questi casi interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito dalla CONSAP, che risarcisce il danneggiato al posto dell'assicurazione mancante.

La richiesta al Fondo di Garanzia si presenta tramite un'impresa designata (spesso la propria stessa compagnia, se assicurato) — i tempi e le modalità sono diversi da quelli della CARD, quindi conviene rivolgersi subito a un professionista o alla propria assicurazione per essere indirizzati correttamente.

Legge 24 dicembre 1969, n. 990 Art. 283 D.Lgs. 209/2005
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Lesioni gravi (oltre il 9% di invalidità)

Il risarcimento diretto copre il danno alla persona solo entro il limite delle micropermanenti (fino al 9% di invalidità, art. 139). Se le lesioni sono più gravi (macropermanenti, dal 10% in su), la procedura esce dalla CARD e si passa al risarcimento ordinario, rivolto alla compagnia del responsabile.

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Art. 139 D.Lgs. 209/2005
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Sinistro senza collisione tra veicoli

La CARD richiede un impatto diretto tra i due veicoli. Situazioni come la caduta di un carico sporgente, un oggetto proiettato da un altro veicolo, o l'investimento di un pedone o un ciclista (che non è un "veicolo a motore" ai fini della norma) restano fuori dalla procedura di risarcimento diretto tra assicurazioni auto.

Un caso frequente: il carico caduto da un mezzo che precede

Se il veicolo che ti precede perde un oggetto dal carico (un tubo mal fissato, del materiale da un rimorchio, un cassone non chiuso bene) e questo colpisce la tua auto senza che ci sia stato contatto tra i due veicoli, non c'è nessuna collisione da constatare con un CAI — quindi niente risarcimento diretto, anche se il responsabile è comunque individuabile.

In questi casi conviene:

  • Annotare targa e dati del veicolo che ha perso il carico, se possibile — è comunque il responsabile, anche senza contatto fisico
  • Fotografare bene la scena: l'oggetto caduto, la posizione sulla strada, i danni al veicolo
  • Chiamare le autorità per un verbale — qui è particolarmente importante, perché manca la ricostruzione "visiva" tipica di un urto tra due mezzi, e senza un riscontro ufficiale la dinamica può essere più difficile da dimostrare
  • Se il responsabile si allontana senza fermarsi (situazione purtroppo comune in questi casi, dato che spesso non si accorge nemmeno dell'accaduto), la richiesta segue comunque la procedura ordinaria una volta identificato, ad esempio tramite testimoni o telecamere stradali
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Sinistro con una bicicletta

Niente CARD, per lo stesso motivo di fondo dei monopattini e dei ciclomotori senza targa: una bicicletta non è un "veicolo a motore", quindi un incidente auto-bici (in qualsiasi direzione: l'auto investe il ciclista, o il ciclista urta l'auto) resta sempre fuori dal risarcimento diretto. Vale anche per le e-bike a pedalata assistita, purché restino entro i limiti di potenza che le fanno rientrare nella categoria "bicicletta" e non "ciclomotore".

Se il veicolo che ha investito il ciclista si dà alla fuga (pirata della strada) o risulta non assicurato, si può chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito da CONSAP — non è invece previsto se a causare il danno è un monopattino.

🛡️ Vai al Fondo di Garanzia (CONSAP)

In pratica, la richiesta di risarcimento si rivolge sempre direttamente alla compagnia RC auto del conducente del veicolo a motore coinvolto, con la procedura ordinaria (art. 148) — indipendentemente da chi dei due sia risultato responsabile. Alcuni accorgimenti utili:

  • Il modulo CAI non è pensato per questo caso specifico (è tarato su due veicoli a motore), ma può comunque essere usato in modo informale per annotare sul momento dati e circostanze — non sostituisce però la richiesta formale
  • Fotografare la scena è ancora più importante del solito: senza una vera e propria "constatazione amichevole" a supportare la ricostruzione, le foto (posizione dei mezzi, eventuali segni di frenata, danni) diventano la prova principale
  • Se il ciclista è ferito, anche lievemente, vale la pena chiamare comunque le autorità per un verbale ufficiale, utile sia per la richiesta di risarcimento sia in caso di contestazioni sulla dinamica
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Ciclomotori senza la "nuova targa"

Dal 14 luglio 2006 i ciclomotori hanno una targa a 6 caratteri, alfanumerica come quella delle auto. Se uno dei due ciclomotori coinvolti circola ancora con la vecchia targa a 5 caratteri (e non ha aderito volontariamente al nuovo sistema), il risarcimento diretto non si applica: si passa alla procedura ordinaria nei confronti della compagnia del responsabile.

D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153
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Macchine agricole e veicoli speciali

Se uno dei veicoli coinvolti è una macchina agricola o un veicolo speciale (definiti come tali dal Codice della Strada), il risarcimento diretto è escluso per legge, indipendentemente da targa e assicurazione: si applica sempre la procedura ordinaria.

Art. 42, comma 2-ter, D.L. 159/2007 (conv. L. 222/2007)
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Monopattini elettrici (novità 2026)

Dal 16 luglio 2026 anche i monopattini elettrici devono avere una polizza RC obbligatoria, legata a un contrassegno identificativo. Ma per almeno due anni, in attesa di dati statistici sufficienti a calcolare i forfait tra assicurazioni, il risarcimento diretto resta sospeso per questa categoria: chi subisce un danno da un monopattino deve rivolgersi con la procedura ordinaria direttamente alla compagnia del responsabile.

Resta invece invariata la tutela del terzo trasportato (art. 141, convenzione CARD-CTT) — anche se sul monopattino il trasporto di passeggeri è comunque vietato.

Circolare MIMIT n. 615 del 24/4/2026 L. 177/2024

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