Danno biologico

Calcolatore di invalidità da sinistro stradale

Stima il risarcimento per lesioni micropermanenti (1-9%) e macropermanenti (10-100%), in base ai criteri di legge aggiornati.

📋 Dati del sinistro

Punti percentuali riconosciuti dal referto medico-legale
Giorni di inabilità assoluta al 100%
Es. 50% se per metà dei giorni ITP l'inabilità era al 50%
Stima del danno biologico
€ 0
Totale stimato (permanente + temporaneo)
Danno biologico permanente
€ 0
Danno biologico temporaneo
€ 0
📐 Stima macropermanente (Tabella Unica Nazionale)
€ 0
Danno biologico permanente stimato (TUN)
Danno morale (se riconosciuto)
€ 0 — € 0
range min–max, valore medio: € 0
Personalizzazione massima possibile
€ 0
fino a +30% sul solo danno biologico, se provata (art. 138 c.3 CAP)

Il danno morale nella TUN è una voce distinta, non automatica: va provata e motivata da una relazione medico-legale — non si somma di default al biologico. La personalizzazione fino al 30% richiede circostanze straordinarie documentate, non le conseguenze ordinarie già incluse nel valore del punto.

Per i sinistri precedenti al 5 marzo 2025 si applicano ancora le Tabelle del Tribunale di Milano, una tabella molto più estesa e priva di una formula semplice come quella della TUN. Non riportiamo qui una cifra automatica per non rischiare una stima fuorviante: ti consigliamo di rivolgerti a un perito o a un legale per una valutazione con le tabelle corrette per la data del tuo sinistro.

Come funziona il calcolo

Micropermanenti (1-9%): ogni punto percentuale di invalidità ha un valore crescente più che proporzionale — il primo punto vale meno del nono, non è una semplice moltiplicazione lineare. Il valore si riduce inoltre dello 0,5% per ogni anno d'età a partire dagli 11 anni.

Macropermanenti (10-100%): dal 5 marzo 2025 si usa la Tabella Unica Nazionale, che moltiplica il valore base del punto per un coefficiente crescente in base alla gravità (Tavola 1.A) e per un coefficiente decrescente in base all'età (Tavola 1.B). Il danno morale, quando riconosciuto, è una voce separata e non automatica.

Danno biologico temporaneo: si somma un importo per ogni giorno di inabilità assoluta (ITT) e un importo proporzionale per i giorni di inabilità parziale (ITP), in base alla percentuale residua di capacità.

Cosa non include questa stima: spese mediche documentate, danno patrimoniale (es. mancati guadagni), e — per le macropermanenti — l'effettiva prova del danno morale e della personalizzazione, che restano a discrezione del giudice sulla base di documentazione medico-legale.

Art. 139 D.Lgs. 209/2005 Art. 138 D.Lgs. 209/2005 D.M. 18 luglio 2025 D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12