🧭 Cosa fare adesso, in pratica
Invia il modulo alla tua assicurazione
Con il risarcimento diretto (CARD), il modulo va inviato alla tua compagnia — non a quella della controparte — anche se la responsabilità dell'incidente non è (solo) tua. Sarà la tua assicurazione a occuparsi della pratica e a liquidarti, salvo poi rivalersi sulla compagnia della controparte per la quota di responsabilità che non ti compete.
Puoi inoltrarlo con diversi metodi, a seconda di cosa mette a disposizione la tua compagnia:
- App o area riservata online della compagnia (spesso il metodo più rapido, con upload diretto di foto e documenti)
- Email o PEC dedicata alla denuncia sinistri, indicata su polizza o sito della compagnia
- Agenzia fisica di riferimento, consegnando il modulo di persona
- Raccomandata A/R, se preferisci una traccia cartacea (più lenta, da evitare se sei vicino ai termini di legge)
Allega al modulo anche le foto e le eventuali informazioni dei testimoni raccolte sul posto.
Art. 149 D.Lgs. 209/2005 — Codice delle Assicurazioni PrivateRispetta i tempi di denuncia
Se non l'hai già fatto in automatico inviando il modulo, ricorda che hai l'obbligo di denunciare il sinistro alla tua compagnia entro 3 giorni dall'accaduto. Una denuncia tardiva può complicare — o in casi estremi compromettere — il tuo diritto al risarcimento.
Art. 1913 Codice CivileConosci i tempi di risposta della tua assicurazione
Una volta ricevuta la documentazione completa, la tua compagnia ha tempi precisi per formulare un'offerta di risarcimento o comunicarti per iscritto i motivi per cui non può farlo. I tempi variano a seconda che il modulo sia firmato da entrambi i conducenti o da uno solo, e da eventuali lesioni riportate.
Se l'offerta non ti convince, o non arriva
Se ritieni l'offerta ricevuta troppo bassa, o se la tua assicurazione non rispetta i tempi previsti, puoi contestarla formalmente. In molti casi conviene farsi affiancare da un perito indipendente, che valuta il danno senza il conflitto di interesse di chi materialmente paga il risarcimento. In caso di silenzio prolungato o comportamento scorretto, puoi anche presentare un reclamo formale all'IVASS.
E se il danno supera il valore dell'auto?
Quando il costo di riparazione supera il valore commerciale del veicolo (il cosiddetto valore venale, cioè quanto valeva l'auto poco prima del sinistro), si parla di "danno totale" o "danno antieconomico". In questi casi la compagnia non paga la riparazione, ma applica il risarcimento per equivalente: ti liquida una somma pari al valore commerciale dell'auto, da cui viene detratto il valore del relitto se decidi di tenerlo.
Non esiste una soglia fissa di legge: alcune compagnie considerano "danno totale" quando la riparazione supera il 70-80% del valore commerciale, altre solo oltre il 100%. Se ritieni che il valore attribuito alla tua auto sia troppo basso, puoi farlo verificare da un perito indipendente prima di accettare l'offerta.
Art. 2058 Codice Civile — Risarcimento in forma specificaAuto sostitutiva e fermo tecnico
Se non hai colpa nel sinistro, oltre al danno al veicolo hai diritto a un risarcimento anche per i giorni in cui resti senza auto — il cosiddetto "fermo tecnico". La compagnia non è obbligata a fornirti direttamente un'auto sostitutiva, ma se ne noleggi una devi essere rimborsato: conserva sempre la fattura o il contratto di noleggio, con date certe di ritiro e riconsegna.
Se invece non noleggi un'auto sostitutiva, hai comunque diritto a un indennizzo per il disagio del mancato utilizzo, ma va provato: non è automatico solo perché l'auto è rimasta ferma. Viene calcolato in base al tempo strettamente necessario alla riparazione (le ore di manodopera indicate nella perizia, non i giorni effettivi di fermo in officina) e liquidato di solito in via equitativa, pari al costo giornaliero che avresti sostenuto per un noleggio equivalente.
Consiglio pratico: indica già nella richiesta di risarcimento iniziale che intendi far valere il fermo tecnico, così da non doverlo integrare a pratica quasi chiusa.
Cosa succede al bonus-malus?
Il malus (l'aumento della classe di merito universale, e quindi del premio) scatta solo se la tua responsabilità nel sinistro è superiore al 50%: in quel caso la classe universale sale di 2 posizioni. Se il sinistro è a responsabilità paritaria (concorso di colpa 50/50) o se non hai colpa, il malus non scatta subito — ma il sinistro viene comunque annotato sull'attestato di rischio, e se nei 5 anni successivi accumuli altre responsabilità paritarie che sommate superano il 50%, il malus scatta comunque.
Se il danno da liquidare è di importo contenuto, può convenirti il "riscatto del sinistro": rimborsi tu stesso alla compagnia (tramite CONSAP) quanto liquidato al terzo danneggiato, e il sinistro viene cancellato dall'attestato di rischio, salvando la tua classe di merito. Conviene quando l'importo del riscatto è inferiore al maggior costo che pagheresti sui premi futuri per effetto del malus.
Nota: alcune polizze includono la garanzia "bonus protetto", che congela la classe interna anche in caso di sinistro con colpa — ma vale solo restando con la stessa compagnia, non sull'attestato universale.
Quanto tempo ci mette davvero la compagnia a pagare?
Attenzione a non confondere due tempistiche diverse: quella per formulare l'offerta (di cui parla il punto 3 — fino a 30 o 60 giorni dalla denuncia, a seconda che il CAI sia firmato da entrambi) e quella per pagare effettivamente, che parte solo dopo.
Una volta che accetti l'offerta, la compagnia ha 15 giorni di tempo per accreditarti l'importo, di norma tramite bonifico sull'IBAN indicato. Se invece non accetti (o non rispondi), la somma proposta viene comunque versata entro lo stesso termine come acconto: puoi incassarla e continuare a contestare la parte restante, senza perdere il diritto di richiedere la differenza in via stragiudiziale o giudiziale.
Art. 148 D.Lgs. 209/2005 — Codice delle Assicurazioni PrivateHai riportato lesioni? L'iter è diverso
Tutto quello che abbiamo visto finora riguarda il danno al veicolo. Se nel sinistro hai riportato lesioni fisiche, la procedura corre in parallelo ma segue tempi e figure diverse: al posto del perito che valuta l'auto, interviene un medico legale, che effettua una visita e redige una perizia per certificare il danno biologico e attribuirgli una percentuale di invalidità (temporanea e/o permanente).
La compagnia può formulare l'offerta solo dopo aver ricevuto il certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi: da quel momento ha 90 giorni di tempo (contro i 30-60 giorni per il solo danno materiale), e poi altri 15 giorni per pagare una volta accettata l'offerta.
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